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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1, al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            «a-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

        "4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione di cui al comma 1 l'autorità giudiziaria, su istanza dell'interessato, sospende l'esecuzione del provvedimento soltanto in presenza di circostanziati e documentati motivi attinenti alla sussistenza di una delle condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero l'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251"».

        All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

        All'articolo 3:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al cittadino dell'Unione europea o ai suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, per i quali sussistono le circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 4 e 5»;

            il comma 2 è soppresso;

            il comma 3 è soppresso.

        All'articolo 4:

            al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non può essere motivato» sono inserite le seguenti: «da ragioni di ordine economico, né»;

            al comma 2, le parole: «alla dignità umana o» sono soppresse e le parole: «permanenza sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «permanenza nel territorio nazionale»;

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno per

 

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i motivi di cui all'articolo 3 o qualora il destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o sia minorenne. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso nel territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni nei casi di cui all'articolo 3 e a cinque anni negli altri casi. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati e redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

            il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale».

        L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. - (Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso conseguente all'allontanamento). - 1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino ad un anno, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, o fino a due anni, nell'ipotesi di cui all'articolo 3. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.
        2. Il termine per il divieto di reingresso decorre dalla data della pronuncia della sentenza.
        3. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura di allontanamento disposta ai sensi del comma 1, secondo periodo.
        4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il soggetto è comunque allontanato dal territorio nazionale con provvedimento ad esecuzione immediata».

 

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        All'articolo 6:

            al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 3 e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta».

        All'articolo 7:

            al comma 1, le parole: «per il Lazio» sono sostituite dalle seguenti: «del Lazio»;

            al comma 2, primo periodo, le parole: «per motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4» e dopo le parole: «al tribunale» è inserita la seguente: «ordinario»;

            al comma 5, primo periodo, le parole: «è consentito» sono sostituite dalle seguenti: «sono consentiti».

        All'articolo 8:

            al comma 1, le parole: «nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

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